CILA - quando la si può utilizzare e come
12.05.2014 14:43

Con la Legge n. 134 del 07 Agosto 2012, la normativa si è stabilizzata, salvo ovviamente eccezioni derivanti dagli strumenti urbanistici comunali, e con la CILA è possibile eseguire i seguenti interventi:
- Interventi di manutenzione straordinaria: all’interno di questa categoria risiedono anche l’apertura di porte interne (tranne nel caso in cui riguardino parti strutturali dell’edificio ed implichi un incremento dei parametri urbanistici).
- Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità (o comunque entro un termine che non oltrepassi i 90 giorni).
- Opere a pavimentazione e di finitura degli spazi esterni che siano contenute entro i margini dell’indici di permeabilità (laddove stabilito dagli strumenti urbanistici comunali).
- Pannelli fotovoltaici senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici.
- Pannelli solari e termici, privi di serbatoio di accumulo esterno.
- Aree ludiche senza fini di lucro.
- Elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
- Eventuali modifiche di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, oppure le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata va presentata allo Sportello Unico dell'Edilizia, prima dell'inizio dei lavori.
Esiste anche la CILS, Comunicazione di Inizio Lavori Semplice, di cui potete trovare documentazione al seguente link.